Art. 2.
(Centri specializzati).

      1. La riabilitazione equestre è praticata presso i centri equestri specializzati riconosciuti ai sensi del presente articolo.
      2. Ai fini del riconoscimento quale centro specializzato nella riabilitazione equestre, le autorità competenti ai sensi del comma 3 verificano la disponibilità e l'idoneità dei luoghi in relazione alle finalità d'uso e alle modalità di scuderizzazione dei cavalli, in conformità a quanto previsto al comma 6.
      3. L'idoneità sanitaria dei luoghi di cui al comma 2 è certificata mediante apposito nulla osta rilasciato, ai sensi della

 

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normativa vigente in materia, dall'azienda sanitaria competente.
      4. I centri specializzati nella riabilitazione equestre possono essere gestiti, organizzati e diretti solo da soggetti iscritti nella prima sezione del Registro di cui all'articolo 3, comma 2.
      5. All'interno dei centri specializzati, la riabilitazione equestre può essere praticata solo da soggetti iscritti nella seconda sezione del Registro di cui all'articolo 3, comma 3.
      6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i criteri e i requisiti nonché le caratteristiche tecniche ai quali devono rispondere i centri ai fini del loro riconoscimento quali centri specializzati nella riabilitazione equestre. I centri di riabilitazione equestre operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare le proprie strutture alle disposizioni del citato decreto entro quattro mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.